NOVITA’ LEGISLATIVE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI (ART. 23 C.D.S)

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L’installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade, non è più soggetta ad Autorizzazione preventiva, ma al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

Data:

15 Maggio 2026

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Descrizione

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 19 febbraio 2026 e della successiva legge di conversione n. 50 dd. 20 aprile 2026 (pubblicata sulla G.U. n. 91 del 20/04/2026), si segnala che sono state introdotte importanti modifiche al regime amministrativo per la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
A far data dal 20 aprile 2026, l’installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade (anche su suolo privato) o in vista di esse, non è più soggetta ad Autorizzazione preventiva, ma al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui agli art 19 e 19bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tale S.C.I.A. dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una Relazione Tecnica Asseverata a firma di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito) e presentata obbligatoriamente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P Fvg).
In caso di difformità l’Amministrazione competente adotterà i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori previsti dall’Art. 19 della L. 241/90, ordinando la rimozione del mezzo pubblicitario e la rimessa in pristino dei luoghi, con contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.

Ultimo aggiornamento: 15/05/2026, 11:51

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