Tributo per servizi indivisibili
La TASI è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160 – Legge di bilancio 2020)
Il tributo per i servizi indivisibili TASI è un’imposta istituita a decorrere dal 01/01/2014 quale componente dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (insieme a IMU e TARI) di cui alla Legge 147 del 27 dicembre 2013 ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree fabbricabili in base alle aliquote deliberate dal Comune.
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CHIARIMENTI
TASIÂ Â Â (Tributo per i servizi indivisibili)
Dal 1.1.2016 la TASI non si applica piu’ all’abitazione principale e sue pertinenze per disposizione di legge.
Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 16 del 03 aprile 2017  sono state approvate le tariffe della TASI istituita con l’art. 1, comma 639) della Legge 147/2013 per i seguenti beni immobili:
Immobili soggetti alla TASI |
Aliquota |
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, nr. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, nr. 214 |
1 per mille |
Il nuovo tributo è destinato a finanziare i servizi indivisibili, destinati alla intera collettività , individuati con il medesimo atto di Consiglio comunale.
Le scadenze del tributo sono state fissate dal D.L. 88/2014 come segue:
ACCONTO entro il 16 GIUGNO
SALDO entro il 16 DICEMBRE Â
L’ufficio tributi provvede all’invio dei modelli F24 precompilati per il pagamento alle scadenze.
CODICI TRIBUTO TASI PER F24 |
COMUNE |
CODICE COMUNE |
TASI fabbricati rurali ad uso strumentale |
3959 |
E899 |
Pagina aggiornata il 06/12/2023