IMU ANNO 2022
A decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.
Il Regolamento, le aliquote e le detrazioni dell’IMU sono stati definiti dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 17 e n. 18 del 27.07.2020.
La deliberazione consiliare comunale n. 35 del 29 novembre 2021 ha confermato le aliquote dell’imposta IMU del 2020 anche per l’anno 2022.
ALIQUOTA BASE (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) | 0,76% |
ALIQUOTA RIDOTTA per Abitazione Principale A/1-A/8-A/9 | 0,50% |
ALIQUOTA AGEVOLATA ATER | 0,50% |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE | 200,00 €uro |
STRUMENTALI AGRICOLI E BENI MERCI | 0,00% |
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Presupposto dell’imposta (art. 1 comma 740 L. 160/2019) è il possesso di:
- immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat.A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
- aree edificabili;
- terreni;
CHI PAGA (art. 1 comma 743 L. 160/2019):
il proprietario o il titolare di un diritto reale, vale a dire:
- l’usufruttuario;
- il titolare del diritto d’uso e di abitazione (es. nel caso di coniuge superstite al quale spetta il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 del c.c. sull’immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune);
- l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
- il locatario finanziario, anche per immobili da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
- il genitore affidatario dei figli (novità 2020), titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare in Cat. A/1-A/8-A/9, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;
- il concessionario di aree demaniali;
- l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768 L. 160/2019).
- Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
ABITAZIONE PRINCIPALE:
- l’Imu per l’abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta.
Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso) e relative pertinenze.
Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- IN CASO DI ABITAZIONI UBICATE IN Comuni DIVERSI (art. 5-decies, d.l. 146/2021) i coniugi non legalmente separati che abbiano fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in comuni diversi, potranno usufruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-decies del decreto legge 146/2021 (Decreto Legge del 21/10/2021 conv. L. 17/12/2021 n. 215), che ha modificato l’art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019 relativamente alla definizione di abitazione principale per un solo immobile.
Con la modifica introdotta dall’articolo 5-decies D.L 146/2021, si stabilisce che il regime di agevolazione previsto per l’abitazione principale debba applicarsi per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi sia che gli stessi siano situati nel medesimo Comune, sia che si trovino in Comuni diversi.
In merito all’individuazione dell’immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell’esenzione IMU, il soggetto passivo ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ministeriale entro il 30 giugno del 2023.
Nello specifico per la compilazione del modello di dichiarazione ministeriale il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».
Moltiplicatori:
Categoria catastale | Moltiplicatore |
Categoria A (diverso da A/10) C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
Categoria B | 140 |
Categoria C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
Categoria A/10 e D/5 | 80 |
Categoria D (escluso D/5) | 65 |
Categoria C/1 | 55 |
Terreni agricoli | 135 |
Terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o IAP iscritti previdenza | ESENTI |
Terreni in zona collinare divenuti di nuovo esenti dal 01.01.2016 | ESENTI |
Aree edificabili:
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità’ effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2022 o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore delle aree edificabili va dichiarato sul modello ministeriale.
Con delibera nr. 111 del 09/05/2005 sono stati individuati dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare azioni di accertamento.
È prevista la RIDUZIONI del 50% della base imponibile nei seguenti casi:
- Per i fabbricati di interesse storico e/o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione come previsto dall’art. 1 comma 769 della Legge 160/2019 attestando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
- Per i fabbricati dichiarati da un perito inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del vigente regolamento IMU. È necessario presentare dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della perizia.
- Immobile abitativo ceduto in comodato gratuito, a parenti primo grado (genitore-figlio), con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate, situato (l’immobile ceduto) nello stesso comune di residenza di entrambi, chi prende in comodato l’immobile deve ubicarvi la propria abitazione principale.
- Il proprietario può possedere, oltre all’immobile ceduto in comodato, un solo altro immobile abitativo sull’intero territorio nazionale. Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili c.d. “di lusso”, ossia quelli compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
È prevista la RIDUZIONI del 25% della base imponibile per abitazioni locate a canone concordato.
È prevista la RIDUZIONI del 62,5% della base imponibile per PENSIONATI ESTERI prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La riduzione si applica per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
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0432/938358 – 938360 (per eventuali richieste di informazioni e/o stampe dei modelli F24)
Pagina aggiornata il 11/06/2024